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DECRETO MIN. INTERNO 9 agosto 2011. Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante attuazione dell'articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973. (G.U. 26-8-2011 n. 198).
Art. 1. Campo dì applicazione
1. Il presente decreto provvede all'individuazione delle
corrispondenze fra le categorie di classificazione degli articoli
pirotecnici di cui all'art. 3 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n.
58, con quelle di cui all'art. 82 del regolamento di esecuzione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, nonché alla classificazione in una delle
categorie dell'allegato A al citato regolamento di esecuzione del TULPS
dei prodotti già riconosciuti, ma non classificati tra i prodotti
esplodenti in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4
aprile 1973.
2. Il presente decreto provvede, altresì, ad aggiornare gli allegati A, B e C del regolamento di cui al comma precedente.
Art. 2.
Equiparazione tra le categorie previste dall'art. 3 del decreto
legislativo n. 58/2010 e le categorie previste dall'art. 82 del regio
decreto omaggio 1940, n. 635
1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del decreto
legislativo 4 aprile 2010, n. 58, in calce all'allegato A al
regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, è aggiunto
l'allegato 1 al presente decreto, concernente le corrispondenze tra le
categorie previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 58/2010 e le
categorie di classificazione degli artifici pirotecnici previste
dall'art. 82 del regio decreto n. 635/1940 e successive modificazioni.
Art. 3.
Classificazione dei manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti
1. I manufatti già riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del
T.U.L.P.S., ma non classificati tra i prodotti esplodenti in
applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 1973, sono classificati:
a) nella categoria IV qualora si tratti di artifici
pirotecnici del tipo «PETARDO» e del tipo «RAZZO», di cui all'art. 5,
comma 5, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, che sono
destinati esclusivamente ad uso professionale, ovvero di artifici
pirotecnici del tipo «RAZZO», di cui all'art. 5, comma 4, del medesimo
decreto legislativo n. 58/2010;
b) nella categoria V, gruppo C, qualora si tratti di
artifizi pirotecnici del tipo «PETARDO» e del tipo «RAZZO», di cui
all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, o
comunque propulsi, ovvero di articoli pirotecnici, comunque denominati,
riconducibili alla nota B) del decreto del Ministero dell'interno 4 aprile 1973;
e) nella categoria V, gruppo D, qualora si tratti di
artifici pirotecnici, comunque denominati, riconducibili alle
disposizioni della nota A) del decreto del Ministro dell'interno, 4 aprile 1973, di singoli manufatti di cui al precedente punto b) se
scoppianti, crepitanti o fischianti con una carica di effetto non
superiore a mg 150, ovvero di altri manufatti, comunque denominati,
appartenenti alle tipologie indicate nel gruppo D dell'art. 82, ultimo
comma, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
d) nella categoria V, gruppo E qualora si tratti di artifizi inclusi nella nota C) del
decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, ovvero di altri
manufatti, comunque denominati, appartenenti alle tipologie indicate
nel gruppo E dell'art. 82, ultimo comma, del regolamento di esecuzione
del T.U.L.P.S.
Art. 4.
Modificazioni all'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, recante «Disposizioni sui depositi di articoli pirotecnici»
1. Al capitolo IV dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modifiche:
al paragrafo 2 (Depositi di fabbrica), è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«- Per i depositi di manufatti pirotecnici della IV e della V
categoria, gruppo C, il calcolo delle distanze di sicurezza esterna che
devono intercorrere fra i depositi stessi e gli abitati, le strade
ferrate, strade pubbliche ecc., viene eseguito secondo la formula
indicata nel precedente comma 3, assumendo per il coefficiente K
(coefficiente di sicurezza esterna) i valori sotto riportati:
- per artifizi ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o
fischio): si assumono i valori prescritti per la polvere nera nella
tabella sottoriportata;
- per artifizi ad effetto luminoso: si assume il valore di K=l,5;
con C si intende la massa attiva totale dei materiali pirotecnici contenuti nei manufatti;
La tabella di cui al paragrafo 2 è così sostituita:
Natura dell'esplosivo | Strade statali e provinciali, canali navigabili,case coloniche isolate, ecc | Opifici industriali,gruppi di case, chiese, ecc. | Centri abitati | ||
Sino a 5000 | Sino a 10.000 | città | |||
Gelatina, dinamiti, chedditi (sciolte o in bombe), acido picrico in casse | 5 | 10 | 10 | 12 | 15 |
Polveri di lancio, tritolo, acido picrico, pentrite, T4 e relative miscele in proiettili, esplosivi da mina di tipo pulverulento | 4 | 8 | 8 | 10 | 12 |
Proiettili carichi (esclusi quelli con acido picrico, pentrite e T4) | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 |
Polvere nera, artifizi a effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio) | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 |
Artifizi ad effetto luminoso. | 1,5 | 3 | 3 | 4 | 6 |
Clorati | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
al paragrafo 4 (Depositi di vendita e di consumo permanenti) dopo la lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, comma 6»;
al paragrafo 4 (Depositi di vendita e di consumo permanenti) lettera h), comma
1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del deposito
sono compatibili fra loro gli artifizi pirotecnici della IV categoria e
della V categoria, gruppo C, gruppo D e gruppo E»;
al paragrafo 4 (Depositi di vendita e di consumo permanenti) dopo la lettera p)») sono aggiunte le seguenti:
«q) per i depositi di manufatti pirotecnici della IV e
della V categoria, gruppo C, il calcolo delle distanze di sicurezza
esterna che devono intercorrere fra i depositi stessi e gli abitati, le
strade ferrate, strade pubbliche etc. viene eseguito secondo la formula
indicata nel precedente comma 3 del punto 2, assumendo per il
coeffiente K (coefficiente di sicurezza esterna) i valori sotto
riportati:
- per artifizi ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o
fischio): si assumono i valori prescritti per la polvere nera nella
tabella soprariportata;
- per artifizi ad effetto luminoso: si assume il valore di K=l,5;
con C si intende la massa attiva totale dei materiali pirotecnici
contenuti nei manufatti. Qualora nello stesso deposito si dovessero
immagazzinare artifizi sia del tipo ad effetto di scoppio che ad
effetto luminoso, prescindendo dai reciproci rapporti quantitativi si
dovrà applicare per K il valore maggiore previsto per la polvere nera;
r) per quanto riguarda i depositi destinati
all'immagazzinamento di manufatti pirotecnici appartenenti alla V
categoria, gruppo D, ad esclusione dei manufatti ad effetto di scoppio o
assimilabile tipo crepitio o fischio e di quelli appartenenti al
gruppo E, essi possono essere ubicati ad una distanza non inferiore a
15 metri da altri edifici o strade, a condizione che siano adottati per
essi i seguenti criteri per la difesa contro gli incendi e che il
quantitativo della massa attiva non ecceda i 5000 kg, nel rispetto dei
criteri di stivaggio indicati nel decreto ministeriale 18 luglio 2001 (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2001, n. 185):
A) i depositi devono essere di tipo isolato monopiano e
devono distare da altri edifici o strade almeno 15 metri e, non possono
essere ubicati nell'ambito degli scali aeroportuali e delle stazioni
ferroviarie e marittime;
B) per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei
Vigili del fuoco, gli accessi all'area devono avere i seguenti
requisiti minimi:
larghezza: 3,5 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di volta: 13 m;
pendenza: non superiore al 10%;
resistenza al carico: almeno 201 (8 asse anteriore e 12 asse posteriore; passo 4 m):
C) deve essere assicurata la possibilità di accostamento agli edifici delle autoscale dei Vigili del fuoco;
D) l'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza
dell'attività, ai fini del parcheggio di autoveicoli, non deve
pregiudicare l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e, non deve
costituire ostacolo al deflusso del pubblico;
E) le strutture portanti e gli elementi di
compartimentazione devono garantire, rispettivamente, requisiti di
resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 120. È consentita la
riduzione a R e REI/EI 90 in presenza di un impianto di spegnimento
automatico;
F) le porte di accesso devono essere metalliche;
G) le strutture della copertura devono garantire requisiti
di resistenza al fuoco R non inferiori a 120. Gli elementi strutturali
secondari, che non partecipano alla stabilità della copertura, possono
non possedere specifiche caratteristiche di resistenza al fuoco,
purché siano adottati i necessari accorgimenti, affinché l'eventuale
loro crollo non determini un significativo rischio per gli occupanti ed i
soccorritori;
H) all'interno di ogni locale, deve essere previsto un
estintore portatile ogni 150 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo
di due estintori, aventi carica minima pari a 6 kg e capacità
estinguente non inferiore a 34A 144BC;
I) i depositi aventi superficie superiore a 200 m2 devono
essere protetti con impianto idrico antincendio a naspi e/o idranti
realizzato in conformità alle norme di buona tecnica vigenti e
dimensionato con riferimento al livello di pericolosità 1 della vigente
norma UNI;
J) i depositi aventi superficie superiore a 1000 m2 e
carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/m2 devono inoltre
essere protetti con impianto di spegnimento automatico con agenti
estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto;
K) i depositi devono avere un adeguato sistema di
ventilazione naturale non inferiore ad 1/100 della superficie in
pianta, realizzata su pareti contrapposte;
L) gli impianti elettrici devono essere realizzati ed
installati in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186. La
rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di
cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive
modificazioni ed integrazioni;
M) i depositi devono essere protetti da impianto fisso di
rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, progettato,
installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica
vigenti, in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio di
incendio. L'impianto deve anche essere corredato di segnalatori del
tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati in
prossimità delle uscite.
La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei
rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed
acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le
ore di attività.
L'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica delle seguenti operazioni:
- chiusura di eventuali porte e serrande tagliafuoco, appartenenti
al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione;
- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme,
in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza;
- attivazione del sistema di controllo fumi;
N) deve essere installata la segnaletica di sicurezza,
espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed
integrazioni.»;
al paragrafo 4, il terzo comma, lettera h), è così
modificato: «Qualora tale quantitativo dovesse essere superato vanno
costruiti depositi distinti ciascuno della capacità non superiore a 80
tonnellate. Se trattasi di acido picrico o di esplosivi che abbiano
caratteristiche analoghe, il detto quantitativo massimo sarà ridotto a
60 tonnellate e se trattasi di esplosivi della terza categoria sarà
invece ridotto a 3 tonnellate. Lo stesso provvedimento potrà essere
adottato qualora si ravvisasse la necessità, determinata ad esempio dai
valori delle distanze di sicurezza esterne, di dover costituire il
deposito su diversi locali, sia pure destinati a contenere carichi
inferiori alle 80 tonnellate. Fra i vari locali costituenti il deposito
dovranno intercorrere le distanze risultanti dalla applicazione della
formula del n. 4, lettera e) del cap. I. Per quanto concerne
gli artifizi della IV categoria e della V categoria, gruppo C, il
valore di K sarà assunto pari a quello della polvere nera (0,4) per
artifizi ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o
fischio), mentre per gli artifizi ad effetto luminoso si assumerà il
valore K=0,3.
2. Ove negli esercizi commerciali non muniti della licenza per la
minuta vendita di esplosivi di cui all'art. 47 del TULPS e al capitolo
VI dell'allegato B al regolamento T.U.L.P.S. esistano le condizioni
opportune relative alla disponibilità di spazi adeguati, sarà possibile
costituire, per la conservazione degli stessi artifizi e la loro
successiva commercializzazione, un deposito «annesso», in cui ricoverare
una limitata scorta di artifizi da divertimento appartenenti alla V
categoria, gruppo D ed E in quantità complessiva non superiore a 200 kg
netti. La cubatura dovrà essere pari ad 1 mc per ogni 3,5 kg netto di
materiale pirotecnico che dovrà essere conservato su scaffali metallici
o pallets che dovranno essere disposti internamente in modo tale da
agevolare la movimentazione dei materiali.
3. Il deposito di cui al comma precedente dovrà essere realizzato secondo i criteri di seguito riportati:
A) i depositi di materiale esplodente non devono comunicare
con le altre attività, compresa quella commerciale, e non possono
essere ubicati nell'ambito degli scali aeroportuali e delle stazioni
ferroviarie e marittime;
B) per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei
Vigili del fuoco, gli accessi all'area devono avere i seguenti
requisiti minimi:
larghezza: 3,5 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di volta: 13 m;
pendenza: non superiore al 10%;
resistenza al carico: almeno 20 t (8 asse anteriore e 12 asse posteriore; passo 4 m):
C) deve essere assicurata la possibilità di accostamento agli editti delle autoscale dei Vigili del fuoco;
D) l'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza
dell'attività, ai fini del parcheggio di autoveicoli, non deve
pregiudicare l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non deve
costituire ostacolo al deflusso del pubblico;
E) le strutture portanti e gli elementi di
compartimentazione devono garantire rispettivamente requisiti di
resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 120. È consentita la
riduzione a R e REI/EI 90 in presenza di un impianto di spegnimento
automatico;
F) devono essere separati da altre attività con parete REI 120;
G) la porta di accesso deve avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 120;
H) in caso di attraversamento di altri compartimenti, le
canalizzazioni devono presentare caratteristiche REI/ EI pari a quelle
richieste per il deposito stesso;
I) all'interno di ogni locale deve essere previsto un
estintore portatile ogni 150 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo
di due estintori, aventi carica minima pari a 6 kg e capacità
estinguente non inferiore a 34A 144BC;
J) i depositi aventi superficie superiore a 200 m2 devono
essere protetti con impianto idrico antincendio a naspi e/o idranti
realizzato in conformità alle norme di buona tecnica vigenti e
dimensionato con riferimento al livello di pericolosità 1 della vigente
norma UNI;
K) gli impianti elettrici devono essere realizzati ed
installati in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186. La
rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di
cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modi
Orazioni ed integrazioni;
L) i depositi devono essere protetti da impianto fisso di
rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, progettato,
installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica
vigenti, in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio di
incendio. L'impianto deve anche essere corredato di segnalatori del
tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati in
prossimità delle uscite.
La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei
rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed
acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le
ore di attività.
L'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica delle seguenti operazioni:
- chiusura di eventuali porte e serrande tagliafuoco, appartenenti
al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione;
- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme,
in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza;
- attivazione del sistema di controllo fumi;
M) deve essere installata la segnaletica di sicurezza,
espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed
integrazioni.
4. Gli articoli 1, 2 e 3 del cap. VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono così sostituiti:
«Art. 1 (Generalità). — 1. Negli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti si possono tenere e vendere:
a) polveri della I categoria;
b) cartucce per armi comuni della V categoria, gruppo A;
e) manufatti della IV e V categoria.
Negli esercizi di minuta vendita è altresì consentito, in aggiunta a
quanto indicato al punto 4, del presente articolo, detenere e vendere
nelle loro confezioni originali, anche nei locali dove è consentito
l'accesso al pubblico, fino a complessivi 50 kg netti di manufatti
classificati nella V categoria, gruppo D, nonché manufatti classificati
nella V categoria, gruppo E; la quantità complessiva dei manufatti
classificati nella V categoria gruppi D ed E dovrà rispettare quanto
previsto al successivo art. 2, punto 2, secondo comma.
In tali locali possono essere detenuti e venduti capsule innescate
in un quantitativo massimo di n. 25.000 e bossoli innescati fino a un
quantitativo massimo di n. 50.000, approvvigionati e conservati nelle
confezioni originali e commercializzati nella confezione originale
minima.
Negli esercizi abilitati al caricamento delle cartucce il limite
massimo delle capsule innescate e dei bossoli innescati è stabilito in
n. 50.000 per ciascuno, fermo restando il limite di cui al precedente
capoverso per i locali in cui è consentito l'accesso al pubblico.
Non rientrando tra i prodotti esplodenti, nessun limite è posto
alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per armi
comuni: proiettili, pallini, bossoli inerti.
2. La vendita delle polveri deve essere fatta per recipienti
interi, originali di fabbrica, dal contenuto massimo di 1 kg netto. È
vietato tenere nell'esercizio e vendere recipienti di polvere aperti.
I manufatti della IV e della V categoria devono essere
approvvigionati e venduti nei loro imballaggi di fabbrica sigillati.
Possono essere commercializzati solo se racchiusi nelle proprie
confezioni originali sigillate, singole o multiple in ragione delle
dimensioni del manufatto.
3. Le indicazioni sulla massa (come definita nel decreto del
Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, recante "Attuazione
della direttiva CEE 80/181 relativa alle unità di misura"), fornite al
successivo art. 3, si riferiscono alla massa netta dei prodotti attivi
(sono prodotti attivi quelli esplosivi, incendivi, coloranti, fumogeni
ed illuminanti); la massa netta di prodotti attivi deve essere
indicata sul singolo manufatto di IV e V categoria e/o sulla
confezione, in conformità a quanto riportato nel relativo decreto di
riconoscimento e classificazione.
La massa degli involucri e di quant'altro formi la struttura dei
manufatti, ancorché costituita da materiale combustibile, quale carta,
legno, polimeri, ecc., è esclusa dal computo della massa dei prodotti
attivi.
4. Negli esercizi di minuta vendita si possono detenere e vendere
fino a complessivi 200 kg netti dei prodotti indicati al successivo
art. 3 "Contenuto della licenza" lettere a), b), e) e d), superato tale limite trova applicazione il capitolo IV del presente allegato.
Oltre quanto indicato al comma precedente, si possono detenere e
vendere prodotti esplodenti di V categoria - gruppi D ed E nei
quantitativi indicati al successivo art. 3, lettera e).
5. Sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli esercizi di
minuta vendita il Prefetto acquisirà il parere della commissione
tecnica provinciale.
Art. 2 (Prescrizione sui locali). - I locali degli
esercizi di minuta vendita non devono essere interrati o seminterrati
ovvero contigui, sovrastanti o sottostanti a locali di lavorazione o
deposito di materie facilmente combustibili o infiammabili; non devono
inoltre avere comunicazione diretta con abitazioni e/o con ambienti che
non abbiano attinenza con l'attività dell'esercizio stesso, fatta
eccezione per i locali di servizio.
Non devono essere ubicati in edifici nei quali vi siano anche asili
nido, scuole, strutture sanitarie, comunità religiose, alberghi,
affittacamere e bed & breakfast con più di 25 posti letto, attività
commerciali all'ingrosso o al dettaglio aventi superficie lorda,
comprensiva di servizi e depositi, superiore a 400 m2, luoghi di culto,
locali di pubblico spettacolo e trattenimento, impianti e centri
sportivi, locali soggetti ad affollamento superiore a 100 persone.
Negli esercizi di minuta vendita non devono essere tenute né poste
in vendita materie infiammabili, come tali individuate dalla circolare
del Ministero dell'interno n. 2452/4179 del 3 maggio 1979.
Deroghe a tali divieti possono essere consentite previo parere
favorevole della commissione tecnica provinciale, che potrà prescrivere
le cautele ritenute opportune nei singoli casi per la tutela
dell'incolumità pubblica.
Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico potranno essere tenuti,
come mostra, manufatti della IV e della V categoria, gruppo C
inertizzati (privi di prodotti attivi) e/o simulacri; le operazioni di
inertizzazione dei manufatti devono essere compiute da soggetto
legittimato alla fabbricazione dei manufatti stessi.
Nei locali destinati al deposito di prodotti esplodenti in cui non è
ammesso il pubblico o nei locali ove avviene il caricamento delle
cartucce non è consentito l'immagazzinamento di altro materiale.
2. Il carico complessivo di prodotti esplodenti sarà fissaato in
accordo con gli articoli 1 e 3 e in funzione dei limiti derivanti dalle
dimensioni del locale (o dei locali), come di seguito specificato.
Ogni locale in cui sono tenuti prodotti esplodenti deve avere una
altezza non inferiore a m 2,40, una superficie non inferiore a mq 6 e
una cubatura non inferiore a me 18; inoltre la cubatura non deve essere
inferiore a mc 1 per ogni chilogrammo netto di polveri di I categoria o
manufatti di IV categoria; a mc 1 per ogni 3,5 kg di polvere sotto
forma di cartucce in accordo alle equivalenze indicate all'art. 3,
lettera b) e a 1 mc ogni 3,5 kg netti di prodotti esplodenti
appartenenti alla V categoria, gruppi C, D ed E, ad esclusione delle
capsule innescate per cartucce e dei bossoli innescati.
Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria, gruppo A
devono essere custodite in locale (o locali) distinto/i, anche se
contiguo/i a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti
di IV e di V categoria. Questi ultimi possono essere conservati
insieme. È vietato l'accesso al pubblico nel predetto locale (o nei
predetti locali) ove vengono custodite tali materie esplodenti.
I prodotti esplodenti devono essere collocati su scaffali metallici
o di legno trattato con prodotti vernicianti omologati di classe "1"
di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute
nel decreto ministeriale 6 marzo 1992, di adeguata resistenza
meccanica, alti non oltre m 2,10, chiusi eventualmente solo ai lati, ed
ancorati in modo da garantirne la stabilità; gli scaffali metallici
devono essere collegati a dispersori di terra.
Nel deposito i prodotti esplodenti possono altresì essere
conservati su pallets; non è ammessa la sovrapposizione di più di due
pallets. All'interno del deposito deve in ogni caso essere lasciato un
passaggio di 60 cm.
Le munizioni per armi corte devono essere custodite in armadi metallici con sportelli dotati di serratura di sicurezza.
Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico sono consentiti solo
gli scaffali, sui quali possono essere collocati polveri di I
categoria, cartucce di V categoria, gruppo A per armi lunghe, manufatti
di IV e V categoria, gruppo C inertizzati e/o i loro simulacri, nonché
manufatti della V categoria, gruppi D ed E, nel rispetto di quanto
previsto al presente art. 2, punto 2, secondo comma.
Negli esercizi isolati si può concedere licenza per vendere
prodotti esplodenti della I, IV e V categoria in quantitativi elevabili
fino al triplo di quanto stabilito nell'art. 3, fermi restando i
limiti di cubatura anzi indicati.
Si definisce esercizio isolato un esercizio di minuta vendita di
materiali esplodenti quando si riscontrano le seguenti condizioni:
a) l'esercizio è condotto in un manufatto che non ricada
nell'abitato del territorio comunale di appartenenza, secondo le
classificazioni delle varie zone del P.R.G.;
b) il manufatto in cui ha sede l'esercizio è costituito
da una propria struttura nel cui ambito e pertinenze non si svolgano
altre attività di qualsiasi genere;
nel manufatto può essere consentito l'alloggio del titolare e del
suo stretto nucleo familiare, nonché gli uffici necessari alla gestione
dell'esercizio; potranno inoltre sussistere le infrastrutture
pertinenti a tale alloggio e uffici (rimessa per auto, centrali
tecnologiche, locali tecnici), in tale caso la struttura potrà anche
essere articolata su due piani a condizione che gli stessi siano
separati da soletta aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco di
REI 120; il manufatto dovrà rispettare, inoltre, le distanze da altre
costruzioni esterne al lotto di pertinenza non soggette a vincoli di
distanza, imposte dal vigente regolamento edilizio comunale, ma in ogni
caso tali distanze non dovranno essere inferiori al limite minimo
fissato dal Codice civile.
In un esercizio di minuta vendita "isolato" i quantitativi di
materiali esplodenti, determinati in base a quanto prescritto nella
parte seconda dell'art. 3, possono essere triplicati a condizione che
il carico dell'esercizio non ecceda, in ogni caso, il valore massimo
prescritto nella parte seconda dell'art. 1, paragrafo 4, fermo quanto
prescritto alla parte seconda dell'art. 2 circa le caratteristiche dei
locali.
Ove in un esercizio di minuta vendita isolato si intenda superare
il carico massimo di 200 kg netti incrementandolo fino al triplo di
quello ammissibile, il valore dovrà essere calcolato in funzione della
distanza da elementi esterni penalizzanti, applicando la formula
d=KvC. I valori di "K" applicabili vengono indicati nella tabella
riportata al paragrafo 2 del cap. IV Si precisa che se nell'esercizio
sono conservati e commercializzati prodotti ai quali sono attribuiti
valori di "K" diversi, nel calcolo si dovrà applicare il valore di "K"
più elevato. I valori di "K" riportati in tabella potranno essere divisi
per 2 se le mura perimetrali dell'esercizio abbiano caratteristiche R7
REI 120; potranno essere ulteriormente ridotti in presenza di ostacoli
naturali o artificiali. Resta fermo l'obbligo di disporre in ogni caso
di cubature dei locali conformi a quanto previsto nella parte seconda
dell'art. 2, comma 2.
Qualora, per cause sopravvenute, l'esercizio non si trovi più in
condizioni tali da poter essere considerato isolato, dovranno in esso
limitarsi la detenzione dei prodotti esplodenti e il caricamento delle
cartucce secondo le norme che regolano gli esercizi di minuta vendita
nell'abitato.
3.1 muri perimetrali degli ambienti dell'esercizio in cui sono
tenuti prodotti esplodenti devono essere realizzati con strutture
aventi caratteristiche di resistenza al fuoco R/REI 120.
I solai di copertura e di calpestio devono essere realizzati con
strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco R/REI 120.
I serramenti possono essere di metallo o di legno: in quest'ultimo
caso devono essere trattati con prodotti vernicianti omologati di
classe "1" di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni
contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992. In ogni caso devono
avere caratteristiche EI 120. Qualora muniti di vetri, questi devono
essere infrangibili o retinati o altrimenti protetti per evitare
l'eventuale proiezione di schegge verso l'esterno nel caso di
esplosione all'interno.
II locale (o i locali) in cui sono posti i manufatti di IV e V
categoria deve (o devono) essere separati dagli altri mediante porta
con apertura verso l'esterno, con caratteristiche EI 120.
L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla
legge 10 marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve
essere attestata con le procedure di cui al decreto ministeriale 22
gennaio 2008, n. 37 successive modificazioni ed integrazioni.
L'impianto di produzione calore deve essere realizzato in
conformità alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in
mancanza di esse, ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi di
cui all'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
All'interno dell'esercizio deve essere previsto un estintore ogni
150 mq di pavimento con un minimo di due aventi capacità estinguente
non inferiore a 34A144BC.
Art. 3 (Contenuto della licenza). — Può essere concessa licenza per tenere nell'esercizio e vendere i prodotti esplodenti elencati da a) ad e) come di seguito specificato:
a) fino a complessivi 25 kg netti di polveri da lancio e/o
da mina appartenenti alla I categoria. Ogni chilogrammo netto di
polveri di I categoria può essere sostituito con due chilogrammi
netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi
comuni, secondo le equivalenze indicate al successivo punto b). In caso di rinuncia totale:
- alle sole polveri da mina, si potranno tenere e vendere fino a 50 kg netti di polveri da lancio, così suddivisi:
- 25 kg netti di polveri da lancio, fermi restando gli obblighi ed i divieti di cui all'art. 1, punto 2;
- 25 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche
per armi comuni, in accordo con le equivalenze di cui al successivo
punto b):
- ai 25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina si potranno tenere e vendere:
- 75 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche
per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al successivo
punto b):
in alternativa si potranno tenere e vendere manufatti della IV e
della V categoria, gruppo C, incrementandone il quantitativo previsto
ai successivi punti e) e d) di 10 kg netti per la IV
categoria e di 20 kg netti per la V categoria, gruppo C. Si potrà
raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di cui
al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati);
b) Fino a 50 kg netti di polveri da lancio della I
categoria, sotto forma di cartucce cariche per armi comuni. Ai fini del
computo delle cartucce un chilogrammo netto di polvere di lancio di I
categoria è considerato pari a:
n. 300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere nera, oppure
n. 560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere senza fumo, oppure
n. 4.000 cartucce per arma corta, oppure
n. 12.000 cartucce a percussione anulare per arma corta o lunga, oppure
n. 25.000 cartucce per armi Flobert, oppure
n. 12.000 cartucce da salve oppure 24.000 cartucce della V categoria, gruppo E;
e) Fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in
manufatti della IV categoria. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi
contenuto nei manufatti della IV categoria può essere sostituito con
quattro chilogrammi netti sotto forma di cartucce cariche per armi
comuni, in accordo con le equivalenze indicate al precedente punto b); in
alternativa, ogni chilogrammo della IV categoria può essere sostituito
con due chilogrammi netti della V categoria, gruppo C.
In caso di rinuncia totale ai manufatti della IV categoria, questi
possono essere sostituiti con 120 kg netti di polveri da lancio sotto
forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le
equivalenze indicate al punto b); in alternativa si possono
sostituire i 20 kg netti della IV categoria con 50 kg netti della V
categoria, gruppo C. Si potrà raddoppiare il quantitativo ove ricorra
la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati);
d) Fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in
manufatti della V categoria, gruppo C. Ogni chilogrammo netto di
prodotti attivi contenuto nei manufatti della V categoria può essere
sostituito con due chilogrammi netti sotto forma di cartucce cariche per
armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b).
In caso di rinuncia totale ai manufatti della V categoria, gruppo
C, questi possono essere sostituiti con 160 kg netti di polveri da
lancio sotto forma di cartucce cariche per anni comuni, in accordo con
le equivalenze indicate al punto b).
Non è in alcun caso consentita la sostituzione di manufatti della V categoria, gruppo C con manufatti della IV categoria.
I 20 kg netti di prodotti attivi contenuti nei manufatti della V
categoria, gruppo C potranno essere raddoppiati nel caso in cui si
tratti di artifici di V categoria, gruppo C purché in confezione
"blister" realizzata con materiale autoestinguente;
e) artifizi della V categoria, gruppo "D" in quantitativo
fino a 50 kg nonché un quantitativo illimitato di V categoria, gruppo
"E" con l'osservanza delle condizioni di conservazione di cui all'art.
2, punto 2, quarto e quinto comma.
In caso di rinuncia a detenere artifizi della IV categoria il
quantitativo di artifizi della V categoria, gruppo D può essere
triplicato nel rispetto di quanto previsto dal medesimo punto 2,
secondo comma.
In relazione a particolari situazioni ambientali o a specifiche
ragioni di pubblica sicurezza può essere prescritta la riduzione del
quantitativo massimo consentito di cartucce e di polveri di I
categoria.
Nel corso di validità della licenza il titolare, previa
comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza, può
effettuare sostituzioni per categoria e quantità dei prodotti
esplodenti autorizzati in sede di rilascio o rinnovo, applicando le
equivalenze indicate nel presente articolo e fermo restando il
quantitativo massimo autorizzato.
Tali variazioni devono essere annotate nel registro di cui all'art. 55 del T.U.L.P.S.».
Art. 5.
Modificazioni al capitolo I dell'allegato C al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
Al capitolo I dell'allegato C al regolamento per l'esecuzione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 4, al primo periodo, le parole «di deposito o
di vendita» sono sostituite dalle parole «di deposito di fabbrica o di
deposito di vendita»;
b) al numero 4, al secondo periodo, dopo le parole «la licenza permanente» sono inserite le parole «ha validità di un anno e»;
e) al numero 6, primo paragrafo, le parole «delle
categorie I e V gruppo A» sono sostituite dalle parole «delle categorie
I, IV e V, gruppo A e gruppo C»;
d) al numero 6, secondo paragrafo, le parole: «a depositi di fabbrica o di vendita od» sono soppresse.
Art. 6. Disposizioni transitorie e finali
Fermo restando quanto previsto all'art. 3 del presente decreto e
dalle relative disposizioni in materia di vendita, è consentito, entro e
non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, lo smaltimento delle scorte dei prodotti già
etichettati, riconosciuti e non classi classificati tra i prodotti
esplodenti ai sensi del decreto del Ministro dell'interno in data 4
aprile 1973, previa comunicazione alla locale Questura, da parte dei
fabbricanti e degli importatori, dei quantitativi in giacenza e dei
siti di stoccaggio, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data
suddetta. Le scorte non smaltite entro i ventiquattro mesi debbono
essere distrutte oppure, per essere immesse sul mercato, devono recare
l'etichettatura relativa alla nuova classificazione attribuita.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i titolari di siti adibiti a deposito di prodotti riconosciuti
e non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto del
Ministro dell'interno del 4 aprile 1973, già esistenti, devono
munirsi, ove previste, delle licenze di polizia, delle autorizzazioni
ai fini della prevenzione incendi ed adeguare le strutture alle norme
tecniche vigenti.
Per gli esercizi di minuta vendita già autorizzati, ai sensi del
cap. VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, alla
data di entrata in vigore del presente decreto continuano a valere le
disposizioni previgenti. Il contenuto delle rispettive licenze dovrà
essere aggiornato entro i successivi dodici mesi.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, cessa di avere efficacia il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 120 del 10 maggio 1973.
Roma, 9 agosto 2011
Allegato 1
Cat. 1 | V E (se singoli petardini da ballo contenenti non più di 2,5 mg di fulminato di argento o se singoli articoli pirotecnici realizzati esclusivamente con tale carica) VD |
Cat.2 | VE VD (se singoli artifici scoppianti, crepitanti o fischianti con una carica di effetto non superiore a mg 150; se singoli artifizi ad esclusivo effetto luce colore con una massa netta non superiore a gr 120 (se singoli coni non superiore a 60 gr) |
Cat. 3 | IV |
Cat. 4 | IV |
TI | V C |
T2 | IV |
P1 | V E (air bag, pretensionatori, generatori di gas, attuatori pirotecnici, tagliacavi)
|
P2 | V B (ritardi pirotecnici, accenditori elettrici e non, miccia a
lenta e rapida combustione, miccia istantanea non detonante e miccia di
accensione a rivestimento) IV (petardi per ferrovia, semilavorati per fuochi pirotecnici, dispositivi illuminanti di superficie) |
Con DM 3 aprile 2012 (G.U. 102/2012) la parte dello allegato in rosso è stata sostituita con la seguente:
VD |
|
1) |
Razzi e loro batterie. Batterie o combinazioni di petardi e petardi flash, di sbruffi, di candele romane, di tubi monogetto. Singoli sbruffi, candele romane, tubi monogeno. |
2) |
Artifizi singoli o comunque collegati ad esclusivo effetto scoppiatile e/o crepitante e/o fischiarne, con una carica per singolo cileno supcriore a 150 mg. |
3) |
Artifizi di cui al punto 2) anche nel caso in cui sia associato un effetto luminoso. Ai fini della classificazione non è computata la miscela luminosa. |
La tabella di cui sopra è suscettibile di modificazioni anche a seguito delle periodiche pubblicazioni della Commissione europea delle norme armonizzate, ai sensi della direttiva 2007//23/CE del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.
NOTA: Non ci ho ancora capito molto; più che da
un esperto di esplosivi sembra scritto da un farmacista, tante sono le
raffinate distinzioni e prescrizioni, rispetto a materiali che possono
essere trattati con molta maggior larghezza.
Da segnalare che correttamente il decreto dintingue le munizioni per
arma lunga da quelle per arma corta, così esattamente interpretando
l'art. 97 del Reg. TULPS che nel 1940 definiva tutte le armi comuni
lunghe come armi da caccia; all'epoca infatti non vi era differenza fra
le due diciture.
(1-9-2011)
Il Gen Romano Schiavi mi ha risparmiato la fatica improba di capire le minchiate scritte dal Minitero. Riporto qui il suo commento.
Gen. Romamo Schiavi
>LE ULTIME NOVITÀ IN FATTO DI PIROTECNIA ED ALTRONel giro di circa un anno sono usciti due
decreti importantissimi che hanno interessato i pirotecnici e le minute
vendite. Per primo, il decreto che ha sancito il recepimento la
normativa europea. Su questo, non c'è nulla da eccepire, visto che
siamo in Europa. Con questo decreto, visto che l'Italia non può
rinunciare al suo TULPS, avremo pertanto tre classifiche per uno stesso
prodotto esplodente: una per detenerlo, una per trasportarlo ed una per
venderlo. L'unico appunto che si può fare è che è stato adoperato il
termine "categoria" in modo che quando si parlerà per esempio di "terza
categoria" non si saprà se si parla di detonatori o di artifici da
vendere col porto d'armi. Si poteva parlare di "classe". Personalmente
ho supplito nei miei testi, aggiungendo al termine "categoria" la sigla
"eu".
Occorre far notare, inoltre, che anche nel testo integrale europeo
compare, fra i divieti, oltre a quello di impiego di qualsiasi prodotto
che non sia polvere nera e miscela lampo, anche quello degli
"esplosivi militari". Pare evidente che il divieto all'impiego di
qualsiasi prodotto che non fosse nera etc, escludesse anche gli
esplosivi militari che, oltretutto, non esistono. Mi ha riferito il
deputato eu portoghese incaricato di stilare la normativa, che a volere
la cosa di così strabiliante importanza, sia stato il rappresentante
italiano che non era un tecnico, ma un funzionario di polizia. Col
termine "militare" si era cercato di aggravare, in passato, la
posizione di un bieco e malvagio pirotecnico che introduceva prodotti
che li contenevano dalla Cina, poi assolto dal Tribunale che non ha
creduto alla validità dell'attributo.
Il secondo decreto, invece, conseguente al primo, serviva anche per
introdurre quel Regolamento previsto dalla Legge 272/2002 e che doveva
uscire entro sei mesi, per sancire il destino dei prodotti di libera
vendita divenuti, per volere dell'Europa, "prodotti esplodenti" a tutti
gli effetti.
Il ministero, tuttavia, ha approfittato per introdurre nel Decreto
quanto più poteva, con modifiche al Regolamento di P.S. ed ai suoi
allegati compreso il capitolo sesto relativo alle minute vendite di cui
ha sostituito ben tre articoli (per dimostrare quanto erano stati
minchioni coloro che avevano stilato il precedente Regolamento ma
facendo, in realtà solo aggiunte per lo più "improprie e fuori posto).
Secondo me, il TULPS con relativo Regolamento, invece, è stato
indubbiamente creato da scienziati e fatto, pertanto, molto bene.
L'unica pecca è dovuta al fatto che sia rimasto qualcosa di un
precedente testo e che sia stato frutto di particolari contingenze
riferibili ai tempi in cui Testo e Regolamento furono redatti.
La attualmente assurda equivalenza di 5 kg. di polvere per 1500
cartucce da fucile, che nessuno si è mai sognato di cambiare a livello
di deposito, era dovuta al fatto che il Regolamento considerava ancora
le prime cartucce dei Vetterli caricate con la polvere nera.
L'esistenza di un coefficiente anche per i clorati che nel resto del
mondo non sono esplosivi, risiedeva nel fatto che all'epoca, per
questioni di autarchia, erano di grande diffusione le "chedditi",
esplosivi a base di clorati che oggi nessuno si sognerebbe più di
allestire.
éla movimentazione delle casse era fatta esclusivamente a mano ed i
corridoi vicino ai muri delle riservette, oggi realizzati anche quando
non più necessari, erano unicamente realizzati per farvi passare il
soldato che, assieme ad un altro potesse sollevare e trasportare il
proiettile attraverso un'asta con gancio centrale da inserire nel tappo
"a golfare".
Le cose nel regolamento erano dette in maniera semplice e la loro
efficacia dimostrata in numerosi fatti che hanno avuto modo di
verificarsi e sperimentata in 4 anni di guerra.
Poche cose da aggiungere o modificare, quindi, senza l'intervento
di quelle circolari che hanno stravolto il senso delle Leggi senza
beneficio alcuno per la salute pubblica. Prendiamo ad esempio il
riconoscimento dei prodotti pirotecnici. Il Regolamento nell'allegato
A, comprendeva tali prodotti in due voci indicando i componenti leciti e
quelli no. Il riconoscimento voluto dalle circolari per qualsiasi
variazione di peso e colore dei fuochi di guarnizioni è stata un po' il
doppione della catalogazione delle armi perché è servita solo a far
soldi a chi, magari senza titoli, preparava le schede e a creare
situazioni per delinquere da parte dei pirotecnici, senza senso e senza
utilità per la sicurezza degli operatori. Non bastavano i limiti
imposti dalle direttive europee?
Conseguente al depauperamento culturale avvenuto nel tempo e della
minore possibilità di dedicarsi a tempo pieno al lavoro sono le
modifiche apportate alle Leggi, di cui l'ultimo decreto è testimone. A
parte il riconoscimento che in una minuta vendita è possibile trattare
tutti i gruppi della V categoria, (ma si potrebbe trattare di una cosa
involontaria) l'ultimo decreto è stilato infatti in maniera
disorganica in modo da renderlo anche di difficile lettura. Non per
nulla il Giudice Mori che lo ha presentato nel suo sito, ha detto: "per
adesso non ci ho capito niente". Le aggiunte sono state infatti
immesse dove capitava e con riferimenti a capitoli e paragrafi diversi
che occorre andare ogni volta a cercare, perdendo tempo e rischiando di
perdere il filo del discorso. Ma, questo, è un peccato di forma,
veniale rispetto ad altri capitali. Alcuni errori sono addirittura
incomprensibili. Come si fa a parlare, per esempio di detenzione di
prodotti di V categoria gruppo E in quantità illimitata quando
poi si fissa un limite di kg. di 3,5 al metro cubo? Per la prima volta
si pone un limite all'infinito. Bastava dire "V categoria gruppo E
limitata ai metri cubi disponibili" (per i soli rivenditori,
naturalmente). Anche questo, tuttavia, può essere giudicabile a livello
di lapsus e quindi non grave. La limitazione del numero degli inneschi
può essere stata suggerita da un incidente successo presso una ditta
che li fabbricava, ma si suppone che il redattore della legge sapesse
che il fatto era stato creato dall'arcaico e sconsiderato sistema di
conservarli in sacchi di plastica con migliaia di esemplari e che il
fatto non sarebbe capitato con le stesse capsule condizionate negli
imballi di oggi, che evitano la loro detonazione in massa. Tanto meno
ciò potrebbe verificarsi con i bossoli innescati.
Dove invece il relatore ha dimostrato di non aver capito lo spirito
della vecchia Legge si riscontra in un errore gravissimo, perché
interessa in maniera grave la salute del cittadino, riguardante le
strutture che deve avere un esercizio di minuta vendita anche se per
gli armieri può andare benissimo. La vecchia legge parlava di pareti in
"mattoni pieni doppia testa o di altra struttura equivalente (REI 120);
"REI 120" fra parentesi è stato aggiunto in un secondo tempo e non ho
neanche contestato la variazione. Questo, evidentemente, per mettere in
luce la resistenza meccanica in un locale che può anche essere
all'intero di un palazzo e circondato a sinistra e a destra, dietro,
sotto e sopra, da civili abitazioni e destinato a contenere anche
polveri o materiali di IV categoria che, in caso di incendio possono
creare una certa spinta sulle pareti. La resistenza al fuoco REI 120 di
cui parla il decreto senza altre precisazioni, può essere oggi
ottenuta con particolari materiali di limitata resistenza o addirittura
con particolari intonaci. Perché il vecchio redattore della legge ha
parlato di mattoni pieni? Perché i materiali di uguale resistenza con
l'aggiunta di "REI 120" fra parentesi è stato aggiunto dopo? Il
sottoscritto ha effettivamente sfruttato questa prima infelice aggiunta
per far concedere ugualmente licenza quando la parete del locale con
l'esplosivo non fosse confinante con locali altrui, ma interna
all'esercizio. Per i soffitti che hanno necessariamente una resistenza
meccanica perché altrimenti chi vi cammina sopra cadrebbe di sotto
magari solo perché caricato delle borse per la spesa, il problema non
sussiste ma non per le pareti che sono spesso solo tamponate con
l'intromissione, al massimo, di pannelli di coibentazione termica ed
acustica. Che comunque il legislatore attuale non avesse chiaro il
concetto ispiratore di chi aveva realizzato nel 73 la prima sostanziale
modifica riguardante le minute vendite, appare evidente quando si
parla degli esercizi isolati. Il decreto 1973 è nato in conseguenza del
disastro al Prenestino a Roma e quindi con gli effetti di un'esplosione
di fuochi artificiali sotto gli occhi. Il Legislatore dell'epoca,
quindi ha creato locali con strutture ed una distribuzione del carico
tali da poter contenere gli effetti di un incendio e di una eventuale
deflagrazione; e se si è preso la responsabilità di farlo vuol dire che
la formula era quella giusta. Conoscevo il tecnico dell'epoca e
conosco l'attuale e posso, quindi, apprezzarne le abissali differenze.
Un deposito di esplosivi ha caratteristiche assolutamente diverse da
un locale di minuta vendita, in quanto può sussistere solo a
determinata distanza da elementi impeditivi esterni ed interni ed è
strutturato con materiali il più leggeri possibile per non offrire
intasamento e per non avere ricadute pericolose in caso di esplosione.
Ebbene, se l'attuale legislatore fa riferimento per il calcolo delle
distanze di un locale di minuta vendita da altri elementi esterni alle
formule previste per un deposito inventando coefficienti senza testarne
la validità, significa che ha voluto impressionare gli allocchi con
delle formule che contengono una radice quadrata, ma che, in realtà,
non ha capito un c....o !
Insomma, per finire con un esempio, si rappresenta un caso limite
che rende l'idea di quanto è stato così macchinosamente costruito. Il
nuovo decreto concede di triplicare le quantità detenibili alla
condizione che le distanze da un altro elemento "penalizzante" siano
quelle risultante dall'applicazione della formula d = K√c"
dove K va rilevato dalla nuova tabella dei coefficienti K con cui è
stato corretto il cap. IV dell'allegato B, da assegnare nel calcolo
delle distanze di sicurezza. Il valore di tali
coefficienti, se l'esercizio è ubicato in una città con più di
10.000 abitanti, è K=12 per le polveri infumi e per le cartucce
(calcolate con l'equivalenza 1500 cartucce = 5 kg. di polvere valida tuttora per i depositi;
ma anche considerando l kg per 560 cartucce salterebbe fuori una bella
distanza) K=8 per la polvere nera e artifici con effetti di scoppio e
K=6 per i prodotti illuminanti una volta affrancati, addirittura, dalla
legge sugli esplosivi.Il che sta a significare che per triplicare il
numero delle cartucce detenibili corrispondenti a 600 chili a Milano,
città che pare superi i 10000 abitanti (ma anche a Gallarate),
occorrerebbe una distanza non inferiore a 400 metri da qualsiasi
elemento penalizzante. Per fortuna il nuovo decreto avverte che se fra
l'esercizio e l'elemento "penalizzante" c'è una montagna (ostacolo
naturale) allora i coefficienti possono essere dimezzati. A Milano,
quindi, un esercizio isolato posto dietro la montagnola delle immondizie
(che non è naturale ma va bene lo stesso), per avere il triplo del
carico possibile di cartucce dovrebbe avere un elemento penalizzante a
non meno di 200 metri dietro la montagnola, ma pur sempre a non meno di
400 nelle direzioni non defilate dalla montagnola. E questo,
realizzando una struttura di 171 me quando, con la sola presenza della
recinzione ed una struttura di soli REI 90 potrebbe avere un carico
illimitato di cartucce con una distanza di rispetto di soli 50 metri o
meno con qualche altro provvedimento in più (DM 2001).
Ridiamoci su!
oooooo
Rappresento ora quanto avevo scritto in precedenza sugli esercizi
isolati e che l'illuminato rag. presidente dell'antiarmieri, cui avevo
affidato lo scritto per discuterlo in Commissione, per primo non ha
capito o non ha voluto o potuto portare avanti.
13. ESERCIZI ISOLATI.
Negli esercizi isolati la Legge consente di triplicare le
quantità senza porre altre condizioni che non sia quella dell'esistenza
della cubatura necessaria in base al tipo di prodotto. In un esercizio
isolato pertanto si potrà arrivare a detenere 600 Kg. di
prodotto di cui 75 di polvere 60 di IV e 60 di V/C che potranno divenire 90 e 120 in assenza di polveri di I categoria.
Difficile, ma non per chi usa il dizionario, dare un corretto
significato di "isolato". A parere del sottoscritto, isolato non è solo
il pino solitario o il casolare sperduto in mezzo alla campagna, ma
anche un esercizio separato da altri corpi di fabbricato diviso magari
da giardini ed abitato dal solo titolare di licenza, sistemato alla
periferia di un paese. Questo, se non altro, per creare una differenza
con un ipotetico ma realizzabile esercizio affacciatesi in piazza del
Duomo a Milano, circondato da civili abitazioni.
Questo il parere espresso dal sottoscritto, anche al Ministero, a
proposito degli ESERCIZI DI MINUTA VENDITA "ISOLATI" nel secolo scorso,
ma recepito in maniera diversa solo ora, per demerito di chi era
delegato a portarlo avanti.
"Il cap. VI dell'allegato B al Regolamento di PS art. 1.4 dice che
"negli esercizi di minuta vendita si possono tenere e vendere fino a
complessivi kg 200 netti di prodotti esplodenti" e che "oltre tale
limite trova applicazione il capitolo IV del presente allegato". In
pratica, la Legge dice, semplicemente, che per detenere prodotti
esplodenti aldilà di quelli previsti per la minuta vendita occorra una
licenza di deposito. Altrimenti, visto che il cap.IV non è applicabile
ad una minuta vendita (per via delle recinzioni, della guardiania,
delle strutture, etc), sarebbe stato specificato che "oltre tale limite
trovano applicazione le distanze di sicurezza previste dal cap. IV".
Nell'art.2.2., dello stesso capitolo VI si dice infatti che " negli
esercizi isolati" (la legge non dice "località isolata"!) si può
concedere licenza per tenere e vendere prodotti esplodenti della I, IV e
V categoria in quantitativi elevabili fino al triplo di quanto
stabilito nell'art. 3, fermi restando i limiti di cubatura anzi
indicati" ma senza ulteriore accenno al capitolo IV.
D'altronde, non c'è, né può esistere relazione fra locali di minuta
vendita e depositi di esplosivi che implicano, tra l'altro, tipologie
costruttive completamente diverse. I locali di minuta vendita, infatti,
sono ubicabili in pieno agglomerato urbano ed anche in un condominio
con abitazioni sovrastanti sottostanti, retrostanti, laterali,
anteriori e posteriori, ma hanno, a differenza dei locali deposto
previsti dal cap. IV in cui tutto deve essere leggero per evitare
l'intasamento e proiezioni pericolose, strutture di determinata
resistenza meccanica ed al fuoco e cubature per Kg. di esplosivo tali
da circoscrivere gli eventuali effetti di un incendio.
Sarebbe poi assurdo che per un quantitativo di 200 Kg. di prodotto si
possa avere un locale confinante da tutte le parti con abitazioni e
separato da esse solamente da muro di mattoni a doppia testa e che per
201 Kg. (perché non è detto che i quantitativi debbano essere per forza
triplicati o che tutti i tipi di prodotto lo debbano essere) si debba
interporre una distanza di 42,5 metri (o 56,7 metri in presenza di
polveri o 176 metri in città1) nonostante che i muri perimetrali di un
edificio "isolato" siano normalmente di resistenza meccanica superiore a
quello dei muri a doppia testa in quanto si tratta di muri portanti.
Per i laici o per coloro che si spaventano delle quantità perché non
hanno avuto modo di testare gli effetti di 200 Kg. di prodotti vendibili
in una minuta vendita,
occorre ricordare che "esplosivo" e "prodotto esplodente" non sono la
stessa cosa e che 200 Kg. di polvere in cartucce non producono gli
stessi effetti di: 200 Kg. di tritolo; altrimenti occorrerebbe mettere
sotto inchiesta chi ha stilato il D.M. 23.9.99.
Le cartucce infatti, classificate 1.4.S, sono "materie ed oggetti
presentanti un pericolo minore di esplosione in caso di accensione o
innesco durante il trasporto. Gli effetti sono essenzialmente limitati
al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di
taglia o ad una distanza notevoli. Un incendio esterno non deve
comportare l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalità
del contenuto del collo".
Le cartucce costituiscono anche "materie o oggetto imballato o
concepito in modo da limitare all'interno del collo ogni effetto
pericoloso dovuto ad un funzionamento accidentale a meno che
l'imballaggio non sia stato deteriorato dal fuoco, nel qual caso tutti
gli effetti di spostamento d'aria o di proiezione sono sufficientemente
ridotti per non complicare in modo apprezzabile o impedire la lotta
contro l'incendio e l'applicazione di altre misure di urgenza nelle
immediate vicinanze del collo".
Il tritolo invece, rientra fra le "materie o oggetti comportanti un
rischio di esplosione in massa". (Una esplosione in massa è una
esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi
totalità del carico)
Si ricorda anche, per avere termini di confronto, che un
autoarticolato non particolarmente attrezzato e senza autista munito di
patente ADR carico di cartucce, può tranquillamente circolare in
strade affollate o sostare sottocasa e che una semplice muro
tagliafuoco consente la detenzione di un carico illimitato di cartucce,
diciamo mille miliardi per dare una idea, a 50 metri da qualsiasi
impedimento esterno.
Il discorso vale anche per gli altri prodotti di una minuta vendita
che, comunque, non possono arrivare alle quantità previste per le
cartucce.
In definitiva, un esercizio "isolato" e cioè non confinante con
altri locali e non affacciatesi direttamente nella pubblica via come
più frequentemente può capitare nelle periferie (in cui le case sono
circondate da giardini e recintate), offre tali e tante garanzie di
sicurezza in più rispetto a quelli all'interno di un edifìcio, da
giustificare un aumento dei quantitativi detenibili fino a tre volte,
alla sola condizione dell'esistenza della prescritta cubatura per
chilogrammo di prodotto esplodente. Pare evidente che strutture
particolarmente robuste e le distanze che non debbono comunque essere
quelle previste per i depositi normati dal capitolo IV, possono
orientare meglio sui massimi consentiti.
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